Art. 19
Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti
In vigore dal 20 ott 2021
Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti
1. Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale e nell’autorizzazione dei crediti dell’ente, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all’attribuzione a classi o pool in conformità dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di detto regolamento, in relazione all’assegnazione delle esposizioni in conformità dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento e in relazione alla documentazione dei sistemi di rating in conformità dell’articolo 175, paragrafo 3, di detto regolamento, l’autorità competente accerta che:
a)
il numero delle esposizioni prive di rating e dei rating obsoleti non sia significativo;
b)
tali rating interni e stime dei default e delle perdite abbiano una funzione importante, in particolare:
i)
nelle decisioni in merito all’approvazione, al rigetto, alla ristrutturazione e al rinnovo di una linea di credito;
ii)
nella definizione delle politiche creditizie, influendo sui limiti massimi di esposizione, sulle tecniche di attenuazione e sui supporti di credito prescritti, oppure su altri aspetti del profilo generale del rischio di credito dell’ente;
iii)
nello svolgimento del processo di sorveglianza dei debitori e delle esposizioni.
2. Qualora gli enti utilizzino rating interni e stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui detto utilizzo contribuisce alla funzione essenziale di tali rating e stime nei processi di gestione del rischio e decisionali dell’ente e nell’autorizzazione dei crediti di cui al paragrafo 1:
a)
la quantificazione del rischio per ogni linea di credito o debitore;
b)
i sistemi di allarme rapido impiegati per la gestione del rischio di credito;
c)
la determinazione e l’attuazione delle politiche e dei processi di riscossione e recupero;
d)
il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, se in linea con la disciplina contabile applicabile;
e)
nell’ambito del processo di concessione del credito, la ripartizione o la delega di competenza dall’organo di amministrazione ai comitati interni, all’alta dirigenza e al personale.
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