Art. 19

Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti

In vigore dal 20 ott 2021
Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti 1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale e nell’autorizzazione dei crediti dell’ente, come prescritto dall’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all’attribuzione a classi o pool in conformità dell’articolo 171, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di detto regolamento, in relazione all’assegnazione delle esposizioni in conformità dell’articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento e in relazione alla documentazione dei sistemi di rating in conformità dell’articolo 175, paragrafo 3, di detto regolamento, l’autorità competente accerta che: a) il numero delle esposizioni prive di rating e dei rating obsoleti non sia significativo; b) tali rating interni e stime dei default e delle perdite abbiano una funzione importante, in particolare: i) nelle decisioni in merito all’approvazione, al rigetto, alla ristrutturazione e al rinnovo di una linea di credito; ii) nella definizione delle politiche creditizie, influendo sui limiti massimi di esposizione, sulle tecniche di attenuazione e sui supporti di credito prescritti, oppure su altri aspetti del profilo generale del rischio di credito dell’ente; iii) nello svolgimento del processo di sorveglianza dei debitori e delle esposizioni. 2.   Qualora gli enti utilizzino rating interni e stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui detto utilizzo contribuisce alla funzione essenziale di tali rating e stime nei processi di gestione del rischio e decisionali dell’ente e nell’autorizzazione dei crediti di cui al paragrafo 1: a) la quantificazione del rischio per ogni linea di credito o debitore; b) i sistemi di allarme rapido impiegati per la gestione del rischio di credito; c) la determinazione e l’attuazione delle politiche e dei processi di riscossione e recupero; d) il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, se in linea con la disciplina contabile applicabile; e) nell’ambito del processo di concessione del credito, la ripartizione o la delega di competenza dall’organo di amministrazione ai comitati interni, all’alta dirigenza e al personale.
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Prova dell’utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti (Art. 19 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo