Art. 16 · Unità di controllo del rischio di credito

Art. 16

Unità di controllo del rischio di credito

In vigore dal 20 ott 2021
Unità di controllo del rischio di credito 1.   Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell’ente in relazione all’unità di controllo del rischio di credito di cui all’articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano separate e indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione o del rinnovo dei crediti; b) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano funzionali e adeguate ai loro compiti. 2.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l’autorità competente verifica che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano strutture organizzative distinte all’interno dell’ente; b) la persona o le persone a capo delle unità di controllo del rischio di credito siano alti dirigenti; c) la funzione di gestione del rischio di credito sia organizzata in base ai principi di cui all’, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE; d) il personale e l’alta dirigenza a cui fanno capo l’unità o le unità di controllo del rischio di credito non siano responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti; e) gli alti dirigenti dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito e delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell’organo di amministrazione dell’ente o del comitato esecutivo da questo designato; f) la remunerazione del personale e dell’alta dirigenza responsabili dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente verifica che: a) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell’attività e della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione; b) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito dispongano di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti; c) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito siano responsabili dell’elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating, come prescritto dall’articolo 190, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che tra le competenze dell’unità o delle unità di controllo del rischio di credito rientrino quelle elencate all’articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento; d) l’unità o le unità di controllo del rischio di credito informano regolarmente l’alta dirigenza in merito alla performance dei sistemi di rating, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
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