Art. 20
Prova dell’utilizzo nell’attribuzione interna del capitale
In vigore dal 20 ott 2021
Prova dell’utilizzo nell’attribuzione interna del capitale
1. Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:
a)
nella valutazione dell’importo di capitale interno che l’ente considera adeguato a coprire la natura e il livello del rischio al quale è o potrebbe essere esposto, secondo quanto previsto all’ della direttiva 2013/36/UE;
b)
nell’allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli.
2. Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite allo scopo di calcolare, per motivi di bilancio, il costo del rischio sostenuto dall’ente, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce alla loro funzione essenziale nell’attribuzione interna del capitale dell’ente.
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