Art. 22

Prova dell’esperienza

In vigore dal 20 ott 2021
Prova dell’esperienza 1.   Nel valutare se i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall’ente almeno tre anni prima dell’uso del metodo IRB per il calcolo dei requisiti di fondi propri, come stabilito all’articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che: a) tali sistemi di rating siano stati utilizzati nei processi di gestione del rischio, decisionali e di autorizzazione dei crediti dell’ente di cui all’, paragrafo 1, lettera b); b) il funzionamento effettivo dei sistemi di rating sia adeguatamente documentato per i tre anni in questione, in particolare per quanto riguarda i rispettivi rapporti di sorveglianza, validazione e audit. 2.   Al fine di valutare una richiesta di autorizzazione ad estendere il metodo IRB in conformità del piano di utilizzo sequenziale, il paragrafo 1 si applica anche ai casi in cui l’estensione riguarda esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell’ambito di applicazione, cosicché l’esperienza dell’ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 145, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni aggiuntive, come stabilito all’articolo 145, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
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Prova dell’esperienza (Art. 22 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo