Art. 23

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti relativi all’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool, di cui agli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica entrambi gli elementi seguenti: a) l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool, compreso il trattamento degli scostamenti, in conformità dell’; b) l’integrità del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l’indipendenza del processo di assegnazione e degli esami dell’assegnazione, in conformità dell’. 2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi: a) esame delle politiche e procedure interne dell’ente; b) esame dei ruoli e delle competenze delle unità responsabili della concessione e del rinnovo dei crediti e di quelle responsabili dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool; c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; d) esame dei rapporti interni dell’ente riguardanti la performance del processo di assegnazione; e) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze del processo di assegnazione o di revisione e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi; h) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della valutazione umana dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici; b) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni; c) esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche; d) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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Disposizioni generali (Art. 23 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo