Art. 21

Prova dell’utilizzo nelle funzioni di governo societario

In vigore dal 20 ott 2021
Prova dell’utilizzo nelle funzioni di governo societario 1.   Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui all’articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante: a) nelle comunicazioni alla dirigenza; b) nella sorveglianza del rischio di credito a livello di portafoglio. 2.   Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l’autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce al loro ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell’ente di cui al paragrafo 1: a) la pianificazione dell’audit interno; b) la definizione delle politiche di remunerazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:439:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prova dell’utilizzo nelle funzioni di governo societario (Art. 21 Regolamento (UE) 2022/439) — Testo vigente | Portale Normativo