Art. 24
Definizioni, processi e criteri dell’assegnazione
In vigore dal 20 ott 2021
Definizioni, processi e criteri dell’assegnazione
1. Nel valutare l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool in conformità con gli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente accerta che:
a)
siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire coerenza nell’assegnazione dei debitori o delle operazioni al sistema di rating appropriato;
b)
siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che ciascuna esposizione detenuta dall’ente sia assegnata a una classe o a un pool conformemente al sistema di rating;
c)
per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD di cui all’articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutte le esposizioni verso lo stesso debitore siano assegnate alla medesima classe del debitore, comprese le esposizioni riguardanti linee di attività, unità organizzative, localizzazioni geografiche, soggetti giuridici all’interno del gruppo e sistemi informatici diversi, e per garantire la corretta applicazione della deroga dal requisito di prevedere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all’articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché della deroga dall’obbligo di assegnare esposizioni distinte verso lo stesso debitore alla medesima classe del debitore di cui all’articolo 172, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento;
d)
le definizioni e i criteri utilizzati per l’assegnazione siano sufficientemente dettagliati da assicurare un’interpretazione comune da parte del personale addetto e l’assegnazione coerente a classi o pool in tutte le linee di attività, le unità organizzative e le localizzazioni geografiche e in tutti i soggetti giuridici all’interno del gruppo, indipendentemente dal sistema informatico in uso;
e)
siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per ottenere tutte le informazioni pertinenti relative ai debitori e alle operazioni;
f)
siano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti, attuali e più aggiornate;
g)
nel caso delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD, siano prese in considerazione sia le informazioni finanziarie che quelle non finanziarie;
h)
qualora le informazioni necessarie all’assegnazione delle esposizioni a classi o pool manchino o non siano aggiornate, l’ente abbia stabilito tolleranze per le metriche definite e abbia adottato regole per tenere conto della situazione in modo opportuno e prudente;
i)
i bilanci risalenti a più di 24 mesi siano considerati obsoleti e trattati in modo prudente;
j)
l’assegnazione a classi o pool rientri nel processo di autorizzazione dei crediti, in conformità dell’;
k)
i criteri per l’assegnazione a classi o pool siano coerenti con le regole dell’ente per la concessione di crediti e le politiche per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente valuta le situazioni in cui si fa ricorso al giudizio umano per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del sistema di rating in conformità dell’articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Essa accerta che:
a)
siano state predisposte politiche documentate che stabiliscano le motivazioni e la portata massima degli scostamenti e che specifichino in quali fasi del processo di assegnazione sono consentiti gli scostamenti;
b)
gli scostamenti siano sufficientemente giustificati in riferimento alle motivazioni stabilite dalle politiche di cui alla lettera a) e che tale giustificazione sia documentata;
c)
l’ente svolga un’analisi periodica della performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento, compresa un’analisi degli scostamenti effettuati da ciascun membro del personale che applica gli scostamenti, e che i risultati di tale analisi siano presi in considerazione nel processo decisionale al livello direttivo appropriato;
d)
l’ente raccolga informazioni complete sugli scostamenti, incluse le informazioni prima e dopo gli scostamenti, verifichi periodicamente il numero e le giustificazioni degli scostamenti e ne analizzi gli effetti sulla performance del modello;
e)
il numero e le giustificazioni degli scostamenti non siano indice di carenze significative del modello di rating.
3. Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente verifica che le definizioni, i processi e i criteri dell’assegnazione conseguano quanto segue:
a)
sono individuati i gruppi di clienti connessi, quali definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
nell’assegnare un debitore a una classe, sono prese in considerazione le informazioni sui rating e sui default di altri soggetti pertinenti all’interno del gruppo di clienti connessi in modo tale che le classi di rating di ciascun soggetto del gruppo ne riflettano la situazione distinta e le relazioni con gli altri soggetti del gruppo;
c)
i casi in cui i debitori sono assegnati a una classe superiore rispetto ai soggetti madre sono documentati e giustificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:439:oj#art-24