Art. 23 · Disposizioni generali

Art. 23

Disposizioni generali

In vigore dal 20 ott 2021
Disposizioni generali 1.   Al fine di valutare l’osservanza da parte di un ente dei requisiti relativi all’assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool, di cui agli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente verifica entrambi gli elementi seguenti: a) l’adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall’ente per stabilire o rivedere l’assegnazione delle esposizioni a classi o pool, compreso il trattamento degli scostamenti, in conformità dell’; b) l’integrità del processo di assegnazione di cui all’articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l’indipendenza del processo di assegnazione e degli esami dell’assegnazione, in conformità dell’. 2.   Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l’autorità competente applica tutti i seguenti metodi: a) esame delle politiche e procedure interne dell’ente; b) esame dei ruoli e delle competenze delle unità responsabili della concessione e del rinnovo dei crediti e di quelle responsabili dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool; c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l’organo di amministrazione, o dei comitati dell’ente; d) esame dei rapporti interni dell’ente riguardanti la performance del processo di assegnazione; e) esame delle risultanze dell’audit interno o di altre funzioni di controllo dell’ente; f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell’ente volte a correggere le carenze del processo di assegnazione o di revisione e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit; g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall’alta dirigenza pertinenti dell’ente, o svolgimento di colloqui con essi; h) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della valutazione umana dell’assegnazione delle esposizioni a classi o pool. 3.   Ai fini dell’accertamento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti: a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici; b) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni; c) esecuzione di prove proprie sui dati dell’ente o richiesta all’ente di eseguire prove specifiche; d) esaminare altri documenti pertinenti dell’ente.
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