Art. 79

Compiti del direttore esecutivo

In vigore dal 28 apr 2021
Compiti del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti: a) rappresenta l’Agenzia e firma gli accordi di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 5, e all’; b) prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, fatto salvo l’, paragrafo 2; c) attua le decisioni del consiglio di amministrazione; d) prepara i programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’, lettere a) e b); e) attua i programmi di lavoro pluriennali e annuali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza; f) prepara una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza; g) prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione; h) gestisce l’amministrazione quotidiana dell’Agenzia e adotta tutte le misure necessarie per garantire il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento, compresa l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi; i) elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia conformemente all’ ed esegue il bilancio conformemente all’; j) provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione (PESC) 2021/698 e di adempiere al suo ruolo di cui all’ della decisione n. 1104/2011/UE; k) garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell’ambito della struttura dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 1; l) definisce, in stretta collaborazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell’Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione; tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma; m) nei confronti del personale dell’Agenzia, esercita i poteri dell’autorità investita del potere di nomina di cui all’, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati conformemente all’, paragrafo 3, secondo comma; n) provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di servizi di segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento; o) ad eccezione della sezione del piano d’azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, elabora un piano d’azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all’ e, dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è trasmessa anche al consiglio di amministrazione per conoscenza; p) adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione: i) applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita, avvalendosi anche di efficaci misure di vigilanza; ii) allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applica sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive; q) elabora una strategia antifrode per l’Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto di un’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF, e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione; r) su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni; il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. 2.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso l’ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia. Ove possibile, l’impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel progetto di documento unico di programmazione di cui all’, paragrafo 6.
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