Art. 29

Ruolo dell’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Ruolo dell’Agenzia 1.   L’Agenzia svolge i seguenti compiti propri: a) garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II; b) esegue i compiti di cui all’, paragrafi 3 e 5; c) intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative ai servizi offerti da Galileo ed EGNOS, in particolare attività relative alla diffusione sul mercato e al coordinamento delle esigenze degli utenti; d) intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative a dati, informazioni e servizi offerti da Copernicus, fatte salve le attività svolte da altre entità incaricate e dalla Commissione; e) offre consulenza alla Commissione, anche per la preparazione delle priorità di ricerca nel settore spaziale downstream. 2.   La Commissione affida all’Agenzia i seguenti compiti: a) gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come disposto all’; b) coordinamento generale degli aspetti di GOVSATCOM relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell’Unione, il SEAE e altre entità ai fini delle missioni e delle operazioni di gestione delle crisi; c) attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni downstream sulla base delle componenti del programma e gli elementi fondamentali e le applicazioni integrate basati sui dati e i servizi forniti da Galileo, EGNOS e Copernicus, anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione finanziamenti per tali attività nel contesto di Orizzonte Europa o, se necessario, per conseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, lettera b); d) attività connesse alla diffusione tra gli utenti di dati, informazioni e servizi offerti dalle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, fatte salve le attività Copernicus e i servizi Copernicus affidati ad altre entità; e) azioni specifiche di cui all’. 3.   La Commissione può, sulla base delle valutazioni di cui all’, paragrafo 5, affidare all’Agenzia altri compiti, a condizione che non duplichino le attività svolte da altre entità incaricate nell’ambito del programma e che mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma. 4.   Quando vengono affidate attività all’Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione. 5.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell’Unione, l’Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.
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