Art. 28

Ruolo della Commissione

In vigore dal 28 apr 2021
Ruolo della Commissione 1.   La Commissione ha la responsabilità generale dell’attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l’evoluzione a lungo termine del programma, in linea con le necessità degli utenti, e ne sovrintende l’attuazione, fatte salve le altre politiche dell’Unione. 2.   La Commissione gestisce qualsiasi delle componenti o sottocomponenti del programma non affidata a un’altra entità, in particolare GOVSATCOM, la sottocomponente NEO, la sottocomponente SWE e le attività di cui all’, paragrafo 1, lettera d). 3.   La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell’attuazione del programma tutelino l’interesse dell’Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell’Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento. 4.   La Commissione conclude con l’Agenzia e, tenendo conto dell’accordo quadro del 2004, con l’ESA un accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 130 del regolamento finanziario. 5.   Ove necessario per il corretto funzionamento del programma e la regolare prestazione dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti, anche mediante il forum degli utenti di cui all’, paragrafo 6, e gli altri portatori di interessi. Nel definire tali requisiti tecnici e operativi, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale e rispetta imperativamente i requisiti di retrocompatibilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 6.   Fatti salvi i compiti dell’Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce che la diffusione e l’uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma siano promossi e massimizzati nei settori pubblico e privato, anche sostenendo l’opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell’Unione. 7.   Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello dell’Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. A tal fine, la Commissione, ove opportuno e nell’ambito delle rispettive competenze, coopera con l’Agenzia e con l’ESA. 8.   La Commissione informa il comitato del programma di cui all’ sui risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure d’appalto e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo