Art. 26
Principi di governance
In vigore dal 28 apr 2021
Principi di governance
La governance del programma si basa sui seguenti principi:
a)
chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l’ESA e l’EUMETSAT, basandosi sulle loro rispettive competenze ed evitando qualsiasi sovrapposizione di compiti e responsabilità;
b)
rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, a seconda dei casi;
c)
controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento;
d)
gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;
e)
continuità del servizio e continuità necessaria dell’infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce;
f)
considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;
g)
sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:696:oj#art-26