Art. 24

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione

In vigore dal 28 apr 2021
Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione 1.   La Commissione applica le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 2 agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo se lo ritiene necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, tenendo conto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta. Prima di applicare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione in conformità del presente paragrafo, primo comma, la Commissione informa il comitato del programma di cui all’, paragrafo 1, lettera e), e tiene nella massima considerazione i pareri degli Stati membri sull’ambito di applicazione e la giustificazione di dette condizioni di ammissibilità e di partecipazione. 2.   Le condizioni di ammissibilità e di partecipazione sono le seguenti: a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in uno Stato membro e le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite nello stesso Stato membro; b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in uno o più Stati membri; e c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo. Ai fini del presente articolo, per «controllo» si intende la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Ai fini del presente articolo, per «struttura di gestione esecutiva» si intende l’organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che, se applicabile, fa capo all’amministratore delegato o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, e a cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza. 3.   La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un particolare soggetto giuridico in base a una valutazione fondata sui seguenti criteri cumulativi: a) per le tecnologie, i beni o i servizi specifici necessari per le attività di cui al paragrafo 1 non sono prontamente disponibili sostituti negli Stati membri; b) il soggetto giuridico è stabilito in un paese che è membro del SEE o dell’EFTA e che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’, le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite in tale paese e le attività legate agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi sono svolte in tale paese o in uno o più di detti paesi; e c) sono attuate misure sufficienti ad assicurare la protezione delle ICUE ai sensi dell’ nonché ad assicurare l’integrità, la sicurezza e la resilienza delle componenti del programma, del loro funzionamento e dei loro servizi. In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che non è membro del SEE o dell’EFTA se non sono prontamente disponibili sostituti nei paesi membri del SEE o dell’EFTA e sono soddisfatti i criteri di cui al primo comma, lettere a) e c). 4.   La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), se il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro fornisce le seguenti garanzie: a) il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in maniera tale da ostacolare o limitare la sua capacità di: i) svolgere attività in ordine all’appalto, alla sovvenzione o al premio; e ii) produrre risultati, in particolare tramite obblighi di rendicontazione; b) il paese terzo o soggetto di paese terzo che esegue il controllo si impegna ad astenersi dall’esercitare poteri di controllo sul soggetto giuridico o dall’imporre a quest’ultimo obblighi di rendicontazione in relazione all’appalto, alla sovvenzione o al premio; e c) il soggetto giuridico osserva l’, paragrafo 7. 5.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto giuridico valutano se quest’ultimo risponda ai criteri di cui al paragrafo 3, lettera c), e alle garanzie di cui al paragrafo 4. La Commissione si conforma a tale valutazione. 6.   La Commissione fornisce al comitato del programma di cui all’, paragrafo 1, lettera e), quanto segue: a) l’ambito di applicazione delle condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) precisazioni e giustificazioni delle deroghe concesse conformemente al presente articolo; e c) la valutazione sulla cui base è stata concessa la deroga, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, senza divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale. 7.   Le condizioni di cui al paragrafo 2, i criteri di cui al paragrafo 3 e le garanzie di cui al paragrafo 4 sono incluse nei documenti relativi all’appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi, e, in caso di appalto, si applicano all’intero ciclo di vita del contratto che ne risulta. 8.   Il presente articolo lascia impregiudicati la decisione n. 1104/2011/UE e la decisione delegata del 15.9.2015 della Commissione (43), il regolamento (UE) 2019/452, la decisione 2013/488/UE e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le indagini di sicurezza svolte dagli Stati membri con riguardo ai soggetti giuridici coinvolti in attività che richiedono l’accesso a ICUE nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili. Se i contratti risultanti dall’applicazione del presente articolo sono classificati, le condizioni di ammissibilità e di partecipazione applicate dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la competenza delle autorità di sicurezza nazionali. Il presente articolo non interferisce con le procedure relative alle abilitazioni di sicurezza personali e industriali esistenti in uno Stato membro, né deve modificarle o essere in contrasto con esse.
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