Art. 23
Aggiudicazione congiunta
In vigore dal 28 apr 2021
Aggiudicazione congiunta
1. In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 165 del regolamento finanziario, la Commissione o l’Agenzia possono eseguire procedure di aggiudicazione congiunta con l’ESA o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell’attuazione delle componenti del programma.
2. Le norme applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti a norma dell’articolo 165 del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.
Storico versioni
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