Art. 7

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

In vigore dal 28 apr 2021
Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma 1.   Galileo, EGNOS e Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo. Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi seguenti: a) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi; b) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi. 2.   Conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE che contempli la partecipazione di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale a programmi dell’Unione: a) Galileo ed EGNOS sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); b) GOVSATCOM è aperto alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, nonché ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); e c) Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione di paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 e delle organizzazioni internazionali. L’accordo specifico di cui al primo comma del presente paragrafo: a) garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l’organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell’Unione; b) stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi; c) non conferisce al paese terzo o all’organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma; d) garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari. I contributi di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 3.   Le componenti o sottocomponenti del programma, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo solo a condizione che siano preservati gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche con riguardo alla protezione delle informazioni classificate ai sensi dell’.
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