Art. 5
Accesso allo spazio
In vigore dal 28 apr 2021
Accesso allo spazio
1. Il programma sostiene l’acquisizione e l’aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e, su loro richiesta, l’aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali.
2. In sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell’Unione, e fatte salve le attività dell’ESA nel settore dell’accesso allo spazio, il programma può sostenere:
a)
adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l’attuazione delle componenti del programma;
b)
adeguamenti dell’infrastruttura spaziale di terra, inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma.
Storico versioni
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