Art. 5

Accesso allo spazio

In vigore dal 28 apr 2021
Accesso allo spazio 1.   Il programma sostiene l’acquisizione e l’aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e, su loro richiesta, l’aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali. 2.   In sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell’Unione, e fatte salve le attività dell’ESA nel settore dell’accesso allo spazio, il programma può sostenere: a) adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l’attuazione delle componenti del programma; b) adeguamenti dell’infrastruttura spaziale di terra, inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma.
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