Art. 8
Accesso ai servizi SST, ai servizi GOVSATCOM e al servizio pubblico regolamentato di Galileo da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
In vigore dal 28 apr 2021
Accesso ai servizi SST, ai servizi GOVSATCOM e al servizio pubblico regolamentato di Galileo da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi GOVSATCOM a condizione che:
a)
concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi GOVSATCOM; e
b)
si conformino all’ del presente regolamento.
2. I paesi terzi e le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST di cui all’, paragrafo 1, lettera d), a condizione che:
a)
concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso a tali servizi SST; e
b)
si conformino all’ del presente regolamento.
3. Non è richiesto alcun accordo concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE per l’accesso ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’accesso a tali servizi è subordinato a una richiesta da parte dei potenziali utenti in conformità dell’.
4. L’accesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service — PRS) fornito da Galileo è disciplinato dall’, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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