Art. 56

Utenti SST

In vigore dal 28 apr 2021
Utenti SST 1.   Gli utenti SST dell’Unione comprendono: a) gli utenti SST primari: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l’Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell’Unione; b) gli utenti SST non primari: altre entità pubbliche e private stabilite nell’Unione. Gli utenti SST primari hanno accesso a tutti i servizi SST di cui all’, paragrafo 1. Gli utenti SST non primari possono avere accesso ai servizi SST di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d). 2.   Gli utenti internazionali SST comprendono i paesi terzi, le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione. Essi hanno accesso ai servizi SST di cui all’, paragrafo 1, lettera d), alle seguenti condizioni: a) i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST a norma dell’, paragrafo 2; b) i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST purché sia stato concluso dall’Unione, con il paese terzo nel quale sono stabiliti, un accordo internazionale a norma dell’, paragrafo 2, che conceda loro tale accesso. Non è richiesto alcun accordo internazionale per accedere ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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