Art. 57
Partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST
In vigore dal 28 apr 2021
Partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST
1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla fornitura dei servizi SST di cui all’, paragrafo 1, riguardanti tutte le orbite presentano alla Commissione un’unica proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:
a)
proprietà di adeguati sensori SST disponibili per la sottocomponente SST e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e di analisi operative concepite specificamente per l’SST e disponibili per la sottocomponente SST, o accesso alle stesse;
b)
valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente;
c)
un piano d’azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell’ della decisione n. 541/2014/UE, per l’attuazione delle attività di cui all’ del presente regolamento;
d)
distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti designati a norma dell’ del presente regolamento;
e)
norme sulla condivisione dei dati necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’ del presente regolamento.
Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST dimostra la conformità a tali criteri separatamente.
Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), tutti gli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST dimostrano la conformità a tali criteri collettivamente.
2. I criteri di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE al 12 maggio 2021.
3. Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno cinque Stati membri possono presentare alla Commissione una nuova proposta congiunta comprovante la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1.
4. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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