Art. 59

Sportello SST

In vigore dal 28 apr 2021
Sportello SST 1.   La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi nazionali costituenti, seleziona lo sportello SST sulla base delle migliori competenze in materia di sicurezza e di fornitura di servizi. Lo sportello SST: a) fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST di cui all’, garantendone l’adeguata gestione e tracciabilità; b) fornisce comunicazioni sulla prestazione dei servizi SST al partenariato SST di cui all’, paragrafo 2, e alla Commissione; c) raccoglie i riscontri necessari per il partenariato SST di cui all’, paragrafo 2, per garantire il necessario allineamento tra i servizi e le aspettative degli utenti SST; d) sostiene, promuove e incoraggia l’uso dei servizi SST. 2.   Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con lo sportello SST.
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Sportello SST (Art. 59 Regolamento (UE) 2021/696) — Testo vigente | Portale Normativo