Art. 60

Attività SWE

In vigore dal 28 apr 2021
Attività SWE 1.   La sottocomponente SWE può fornire sostegno alle seguenti attività: a) valutazione e individuazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di definire i servizi SWE che devono essere forniti; b) fornitura di servizi SWE agli utenti dei servizi SWE, conformemente alle esigenze degli utenti individuate e ai requisiti tecnici. 2.   I servizi SWE sono disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni. La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole: a) la Commissione stabilisce le priorità dei servizi SWE da fornire a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti SWE, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi; b) i servizi SWE possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un’ampia gamma di settori, quali spazio, trasporti, GNSS, reti elettriche e comunicazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. 3.   La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi SWE deve essere effettuata mediante un bando di gara.
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