Art. 60
Attività SWE
In vigore dal 28 apr 2021
Attività SWE
1. La sottocomponente SWE può fornire sostegno alle seguenti attività:
a)
valutazione e individuazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di definire i servizi SWE che devono essere forniti;
b)
fornitura di servizi SWE agli utenti dei servizi SWE, conformemente alle esigenze degli utenti individuate e ai requisiti tecnici.
2. I servizi SWE sono disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni. La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole:
a)
la Commissione stabilisce le priorità dei servizi SWE da fornire a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti SWE, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi;
b)
i servizi SWE possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un’ampia gamma di settori, quali spazio, trasporti, GNSS, reti elettriche e comunicazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
3. La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi SWE deve essere effettuata mediante un bando di gara.
Storico versioni
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