Art. 102
Valutazione
In vigore dal 28 apr 2021
Valutazione
1. La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’attuazione del programma. La valutazione riguarda tutte le componenti e le azioni del programma. La valutazione prende in esame:
a)
le prestazioni dei servizi forniti nell’ambito del programma;
b)
l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma; e
c)
nel valutare l’attuazione dell’SSA e di GOVSATCOM, l’evoluzione delle capacità disponibili per la condivisione e la messa in comune o, nel valutare l’attuazione dell’attuazione di Galileo, Copernicus ed EGNOS, l’evoluzione dei dati e servizi offerti dai concorrenti.
Per ciascuna delle componenti del programma, la valutazione prende altresì in esame, sulla base di un’analisi dei costi-benefici, l’impatto delle evoluzioni di cui al primo comma, lettera c), compresa la necessità di modificare la politica di determinazione dei prezzi o l’esigenza di infrastrutture spaziali o terrestri supplementari.
Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.
3. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.
5. Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta la prestazione dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione si basa su un’analisi dei costi-benefici. La valutazione affronta in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le conseguenze finanziarie delle eventuali modifiche. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell’Agenzia in materia di conflitti di interessi e l’indipendenza e l’autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. La Commissione può inoltre esaminare la prestazione dell’Agenzia al fine di valutare la possibilità di affidarle ulteriori compiti, conformemente all’, paragrafo 3. Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.
Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l’Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia una relazione di valutazione dell’Agenzia e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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