Art. 100

Programma di lavoro

In vigore dal 28 apr 2021
Programma di lavoro Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’ del regolamento finanziario, che devono essere specifici e completamente distinti per ciascuna componente del programma. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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