Art. 99

Conflitti di interesse

In vigore dal 28 apr 2021
Conflitti di interesse 1.   I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione di interessi in cui indicano l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono: a) accurate e complete; b) rese per iscritto al momento dell’entrata in servizio delle persone interessate; c) rinnovate annualmente; e d) aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate. 2.   Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e, qualora esista tale interesse, si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti. 3.   Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.
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