Art. 97

Responsabilità dell’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Responsabilità dell’Agenzia 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia. 3.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto o del regime.
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