Art. 97
Responsabilità dell’Agenzia
In vigore dal 28 apr 2021
Responsabilità dell’Agenzia
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.
3. Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto o del regime.
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