Art. 95
Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia
In vigore dal 28 apr 2021
Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia
1. Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia aderisce, entro sei mesi dal giorno in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (49) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia avvalendosi del modello di decisione riportato nell’allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Agenzia.
3. L’OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Ciò fa salvi i paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:696:oj#art-95