Art. 93

Regime linguistico dell’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Regime linguistico dell’Agenzia 1.   All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (48). 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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