Art. 93
Regime linguistico dell’Agenzia
In vigore dal 28 apr 2021
Regime linguistico dell’Agenzia
1. All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (48).
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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