Art. 94

Politica relativa all’accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Politica relativa all’accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia 1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.
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Politica relativa all’accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia (Art. 94 Regolamento (UE) 2021/696) — Testo vigente | Portale Normativo