Art. 95 · Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia

Art. 95

Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia

In vigore dal 28 apr 2021
Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia 1.   Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia aderisce, entro sei mesi dal giorno in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (49) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia avvalendosi del modello di decisione riportato nell’allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Agenzia. 3.   L’OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 4.   Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Ciò fa salvi i paragrafi 1, 2 e 3.
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