Art. 38
Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza
In vigore dal 28 apr 2021
Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell’Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all’accreditamento di sicurezza.
2. I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:
a)
definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:
i)
l’ambito delle attività necessarie per effettuare e mantenere l’accreditamento delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e di qualsiasi interconnessione tra esse e con altri sistemi o componenti;
ii)
un processo di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma, o di parti di tali componenti, con un livello di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni di accreditamento;
iii)
il ruolo dei portatori di interessi coinvolti nel processo di accreditamento;
iv)
un calendario di accreditamento conforme alle fasi delle componenti del programma, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l’evoluzione;
v)
i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o per parti di tali componenti e per apparecchiature collegate a sistemi istituiti da tali componenti, che deve essere effettuato dagli organismi nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza;
b)
adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio, e l’autorizzazione a gestire le stazioni terrestri.
c)
adottare decisioni sulle reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all’ o collegate a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, solo in merito all’autorizzazione degli organismi a sviluppare o produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e dei rischi di sicurezza generali;
d)
esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell’, paragrafo 2, del presente regolamento e dell’ della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza;
e)
fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo di atti di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento e all’ della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;
f)
esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all’, lettera h), del presente regolamento, tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento e all’ della decisione n. 1104/2011/UE, e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;
g)
verificare l’attuazione di misure di sicurezza in relazione all’accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
h)
avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall’intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma;
i)
approvare o, se del caso, partecipare all’approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell’interconnessione tra i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o nell’ambito di parti di tali componenti, e altri sistemi;
j)
concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell’accesso di cui all’, lettera c);
k)
elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza;
l)
assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l’alto rappresentante nell’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, su richiesta specifica del Consiglio o dell’alto rappresentante;
m)
effettuare le consultazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti;
n)
adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.
3. Fatti salvi i poteri e le responsabilità degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga in particolare i seguenti compiti:
a)
la gestione delle chiavi elettroniche di volo del programma;
b)
la verifica, il monitoraggio e la valutazione dell’istituzione e dell’applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, la conservazione, la distribuzione e lo smaltimento delle chiavi del PRS di Galileo.
Storico versioni
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