Art. 37

Principi generali di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Principi generali di accreditamento di sicurezza Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi: a) le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri; b) ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all’interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso; c) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente interessata nonché l’impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell’obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente; d) le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo; e) è compiuto ogni sforzo per consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per la componente interessata; f) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente interessata conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione; g) le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo stabilito nella pertinente strategia di accreditamento di sicurezza definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità nazionali di accreditamento di sicurezza degli Stati membri; h) un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente interessata, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e ai fini del corretto funzionamento della componente, nonché l’applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente interessata; i) il comitato di accreditamento di sicurezza adotta le decisioni di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente, anche per quanto riguarda la Commissione e gli altri organi responsabili dell’attuazione della componente interessata e della fornitura dei relativi servizi, nonché per quanto riguarda il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia; j) le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’esecuzione delle norme di sicurezza; k) l’accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.
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