Art. 39

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza 1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile. 2.   La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di conoscere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell’ESA e rappresentanti dell’Agenzia non coinvolti nell’accreditamento di sicurezza. In via eccezionale, anche i rappresentanti di agenzie dell’Unione, di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Le modalità di tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
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