Art. 41
Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
In vigore dal 28 apr 2021
Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza
1. Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.
2. La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma e sull’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.
3. La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o prestazioni, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
4. Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all’evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.
5. Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all’.
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