Art. 40

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all’, lettera b), del presente regolamento, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all’ TUE. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo