Art. 40 · Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Art. 40

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all’, lettera b), del presente regolamento, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all’ TUE. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.
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