Art. 40
Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza
In vigore dal 28 apr 2021
Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza
Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all’, lettera b), del presente regolamento, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all’ TUE. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.
Storico versioni
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