Art. 39 · Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

Art. 39

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza 1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile. 2.   La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di conoscere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell’ESA e rappresentanti dell’Agenzia non coinvolti nell’accreditamento di sicurezza. In via eccezionale, anche i rappresentanti di agenzie dell’Unione, di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Le modalità di tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:696:oj#art-39