Art. 81

Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

In vigore dal 28 apr 2021
Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza 1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, è richiesta una maggioranza semplice. 2.   Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento del presidente a svolgere le proprie funzioni. 3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi. 4.   Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona perde la qualità di membro del comitato di accreditamento di sicurezza.
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