Art. 77

Compiti del consiglio di amministrazione

In vigore dal 28 apr 2021
Compiti del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidati a essa nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Ciò fa salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II. 2.   Inoltre, il consiglio di amministrazione: a) adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione; b) adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 TFUE, il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’, lettera a), del presente regolamento, e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l’Agenzia; c) esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell’, paragrafi 5, 6, 10 e 11; d) vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all’, paragrafo 5, lettera b); e) adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), conformemente all’ del presente regolamento; f) approva gli accordi di cui all’, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l’accreditamento di sicurezza; g) adotta le procedure tecniche necessarie all’adempimento dei suoi compiti; h) adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; i) provvede a dare opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dagli audit di cui all’ e a quelle che risultino dalle indagini effettuate dall’OLAF, nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione; j) è consultato dal direttore esecutivo sull’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’ e sugli accordi di contributo di cui all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 5, prima che siano firmati; k) adotta le norme di sicurezza dell’Agenzia di cui all’; l) approva una strategia antifrode, in base a una proposta del direttore esecutivo; m) ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, approva le strutture organizzative di cui all’, paragrafo 1, lettera l); n) nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che: i) è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione («regime») stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (47); e ii) opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni; o) adottare e pubblicare il proprio regolamento interno. 3.   Nei confronti del personale dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all’autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime («poteri dell’autorità investita del potere di nomina»). Il consiglio di amministrazione adotta, secondo la procedura di cui all’ dello statuto, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto e sull’ del regime, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all’esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo. In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l’assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime, secondo la procedura di cui all’ dello statuto. Per le questioni riguardanti l’assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento e i provvedimenti disciplinari pertinenti da adottare, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni. Il consiglio di amministrazione adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni. 4.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell’. 5.   Tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II, il consiglio di amministrazione esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all’operato di quest’ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell’Agenzia.
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