Art. 76

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

In vigore dal 28 apr 2021
Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto. Per l’elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l’adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, l’approvazione degli accordi di cui all’, paragrafo 2, le norme di sicurezza dell’Agenzia, l’adozione del regolamento interno, l’istituzione di uffici locali e l’approvazione delle convenzioni di accoglienza di cui all’, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto. 2.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. Le decisioni basate sull’, paragrafo 2, lettera a), ad eccezione delle questioni di cui al titolo V, capo II, o sull’, paragrafo 5, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione. 3.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro, nonché le regole in materia di quorum, se del caso.
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