Art. 74
Presidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 28 apr 2021
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tali persone perdono la qualità di membri del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.
Storico versioni
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