Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2021
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«veicolo spaziale»: un oggetto orbitante concepito per svolgere una funzione o missione specifica, ad esempio comunicazioni, navigazione od osservazione della Terra, compresi satelliti, stadi superiori dei lanciatori e veicoli di rientro; un veicolo spaziale che non sia più in grado di svolgere la missione prevista è considerato non funzionale; i veicoli spaziali in modalità di riserva o standby in attesa di una possibile riattivazione sono considerati funzionali;
2)
«oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra-atmosferico;
3)
«oggetti vicini alla Terra» o «NEO»: gli oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra;
4)
«detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell’orbita terrestre o che rientrano nell’atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;
5)
«eventi di meteorologia spaziale» o «SWE»: variazioni naturali dell’ambiente spaziale intorno al sole e alla Terra, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, le variazioni del vento solare, le espulsioni di massa coronale, le tempeste e dinamiche geomagnetiche, le tempeste di radiazioni e le perturbazioni ionosferiche, che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali;
6)
«conoscenza dell’ambiente spaziale» o «SSA» (space situational awareness): un approccio olistico, incluse una conoscenza e una comprensione complete, dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra oggetti spaziali, la frammentazione e il rientro di oggetti spaziali nell’atmosfera, eventi di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;
7)
«sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento» o «sistema SST»: una rete di sensori spaziali e terrestri in grado di sorvegliare e tracciare oggetti spaziali, insieme a capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra;
8)
«sensore SST»: un dispositivo o una combinazione di dispositivi, quali radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di svolgere compiti di sorveglianza dello spazio e tracciamento e di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l’ubicazione e la velocità;
9)
«dati SST»: i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della sottocomponente SST;
10)
«informazioni SST»: i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario;
11)
«collegamento di ritorno»: una capacità funzionale del servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service — SAR) di Galileo; il servizio SAR di Galileo contribuirà al monitoraggio globale di aeromobili, quale definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation — ICAO);
12)
«Sentinel di Copernicus»: i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l’osservazione spaziale della Terra;
13)
«dati Copernicus»: dati forniti dai Sentinel di Copernicus, compresi i relativi metadati;
14)
«dati e informazioni di terzi Copernicus»: i dati e le informazioni spaziali provenienti da fonti diverse dai Sentinel di Copernicus concessi in licenza o resi disponibili per l’impiego nell’ambito di Copernicus;
15)
«dati in situ Copernicus»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ancillari concessi in licenza o forniti per l’impiego nell’ambito di Copernicus;
16)
«informazioni Copernicus»: informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati;
17)
«Stati che aderiscono a Copernicus»: paesi terzi che contribuiscono finanziariamente e che partecipano a Copernicus in base alle condizioni di un accordo internazionale concluso con l’Unione;
18)
«utenti Copernicus primari»: le istituzioni e gli organi dell’Unione e gli enti pubblici europei, nazionali o regionali nell’Unione o negli Stati che aderiscono a Copernicus cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell’attuazione, dell’esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra cui le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza estrinseca, anche per quanto riguarda la sicurezza intrinseca delle infrastrutture, che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell’evoluzione di Copernicus;
19)
«altri utenti Copernicus»: organizzazioni dedite alla ricerca e all’istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus;
20)
«utenti Copernicus»: gli utenti Copernicus primari e altri utenti Copernicus;
21)
«servizi Copernicus»: servizi a valore aggiunto di interesse generale e comune per l’Unione e gli Stati membri, che sono finanziati dal programma e che trasformano i dati di osservazione della Terra, i dati in situ Copernicus e altri dati ancillari in informazioni elaborate, aggregate e interpretate, adattate alle esigenze degli utenti Copernicus;
22)
«utente GOVSATCOM»: un’autorità pubblica, un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica, un’organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzati a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza;
23)
«polo GOVSATCOM»: un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti GOVSATCOM ai fornitori di capacità e servizi GOVSATCOM, ottimizzando in tal modo l’offerta e la domanda in qualsiasi momento;
24)
«caso d’uso GOVSATCOM»: uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui sono necessari i servizi GOVSATCOM;
25)
«informazioni classificate UE» o «ICUE»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;
26)
«informazioni sensibili non classificate»: informazioni non classificate ai sensi dell’ della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (37), ai sensi del quale l’obbligo di proteggere le informazioni sensibili non classificate si applica solamente alla Commissione e alle agenzie e agli organismi dell’Unione obbligati per legge ad applicare le norme di sicurezza della Commissione;
27)
«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari o garanzie di bilancio del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
28)
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
29)
«soggetto fiduciario»: un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da tali terzi ai fini della loro conservazione in sicurezza e della loro elaborazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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