Art. 85
Esecuzione del bilancio dell’Agenzia
In vigore dal 28 apr 2021
Esecuzione del bilancio dell’Agenzia
1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia.
2. Ogni anno il direttore esecutivo comunica all’autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni di valutazione.
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