Art. 22
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona
1. In deroga ai divieti di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona verso:
a)
uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
i)
in un’altra zona soggetta a restrizioni I;
ii)
nelle zone soggette a restrizioni II e III;
iii)
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;
b)
uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;
c)
paesi terzi.
2. L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
a)
le condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
le condizioni generali supplementari di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli .
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