Art. 16
Condizioni generali supplementari relative agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni generali supplementari relative agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:
a)
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti il movimento e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:
i)
nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
ii)
in una zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi.
L’autorità competente può decidere di effettuare visite presso lo stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni III con la frequenza di cui alla lettera a), punto i), sulla base dell’esito favorevole dell’ultima visita effettuata dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento, o nei tre mesi precedenti il movimento, da cui risulta che nello stabilimento in questione sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui alla lettera b) ed è in vigore la sorveglianza continua di cui alla lettera c);
b)
lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:
i)
conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all’allegato II; e
ii)
stabilite dallo Stato membro interessato;
c)
nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana:
i)
conformemente all’, paragrafo 2, e all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ii)
ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;
iii)
almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all’allegato II, punto 2, lettera h), cui è fatto riferimento al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è richiesta per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione purché:
a)
l’autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
b)
sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri dove esiste una popolazione di suini selvatici;
c)
i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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