Art. 14

Condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone

In vigore dal 7 apr 2021
Condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone 1.   In deroga ai divieti specifici di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli e alle condizioni specifiche previste in tali articoli, e: a) alle condizioni generali di cui all’, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e b) alle condizioni generali supplementari riguardanti: i) i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’; ii) gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’; iii) i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’. 2.   Prima di concedere le autorizzazioni di cui agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30, l’autorità competente dello Stato membro interessato valuta i rischi da esse derivanti e tale valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile. 3.   L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché: a) i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello; b) il macello di destinazione sia situato: i) nelle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro; o ii) in circostanze eccezionali, come l’assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro; c) i movimenti siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
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