Art. 12
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono stati sottoposti al trattamento pertinente conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana, in stabilimenti designati conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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