Art. 11
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni II e III purché, negli stabilimenti e durante il trasporto, tali sottoprodotti di origine animale siano nettamente separati dai sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III.
Storico versioni
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