Art. 9
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
In vigore dal 7 apr 2021
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
1. L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone.
2. L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che il divieto di cui al paragrafo 1 non si applichi ai movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I verso stabilimenti situati in altre zone soggette a restrizioni I, II e III o al di fuori di tali zone purché lo stabilimento di destinazione sia situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato.
Storico versioni
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