Art. 8

Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III

In vigore dal 7 apr 2021
Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687: a) nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) nelle zone infette istituite conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2021:605:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo